Conciliazione: cos'è e come funziona

 

La conciliazione è un'opportunità da cogliere al volo per dirimere delle controversie giudiziarie senza dover ricorrere alle aule del tribunale: si tratta di un accordo fra le parti che una volta avviato e messo a punto consente di trovare una soluzione concordata e condivisa. Ma come funziona la conciliazione? Grazie anche all'aiuto di associazioni consumatori come Globo Utenti, un cittadino ha la possibilità di chiedere aiuto e consultazione a legali specializzati per risolvere una situazione debitoria complessa proprio con la conciliazione, o trovare strada per dirimere questioni legate a problematiche con enti pubblici amministrativi, banche o finanziarie, giusto per fare esempi banali. Quello che conta è il risultato finale della conciliazione, per cui le due parti contrapposte arrivano a farsi concessioni reciproche venendosi incontro rispetto alle posizioni di partenza.

Differenza tra mediazione e conciliazione

Non solo dal punto di vista terminologico, ma anche pratico, la normativa vigente distingue tra mediazione e conciliazione. Nel linguaggio comune, ma molto spesso anche in quello legale, i due termini vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà indicano due momenti differenti. Se il procedimento di mediazione riguarda l'intero iter di mediazione fra le parti, con un soggetto terzo esterno legalmente abilitato che coordina le operazioni, la procedura conciliazione invero si identifica con il risultato finale stesso, ossia con l’accordo definitivo raggiunto dalle due parti in contrapposizione. Si parla di tentativo di conciliazione perché l'attività di mediazione può andare o meno a buon fine, ma in caso di esito positivo può evitare il ricorso ad una procedura giudiziale aiutando le parti coinvolte a trovare un punto d'incontro che soddisfi entrambe le parti.

Conciliazione giudiziale e stragiudiziale

Nel sistema normativo italiano esistono diverse conciliazioni possibili, ma la principale distinzione è fra conciliazione giudiziale e stragiudiziale. Quando l'iter di mediazione e conciliazione si svolge davanti ad un giudice nel corso di un dibattimento abbiamo appunto la conciliazione giudiziale: possiamo fare diversi esempi comuni che rientrano in questa fattispecie di conciliazione, ad esempio quella che deve effettuare il giudice di pace alla prima udienza, o il presidente del tribunale all’udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione anche consensuale. In altri frangenti nel processo ordinario davanti al tribunale la possibilità di conciliazione avviene solo se le due parti congiuntamente lo richiedono, o qualora il giudice lo ritenga opportuno.  

Si definisce invece conciliazione stragiudiziale quella che abbiamo descritto genericamente all'inizio della nostra disamina, ossia il risultato di una mediazione e di conseguenza una ricomposizione di una controversia fra le parti, che si verifica in buona sostanza al di fuori del perimetro giudiziario.

La conciliazione obbligatoria

A proposito di confusione tra termini, si sente spesso parlare nel linguaggio comune di conciliazione obbligatoria, ma il riferimento invero è alla mediazione obbligatoria, che ha come finalità dare l'opportunità di conciliazione per tutti. La mediazione obbligatoria in ambito civile è un istituto previsto dal legislatore come condizione di procedibilità per determinate materie allo scopo di offire una risoluzione in tempi brevi e col minimo dispendio di denaro tra le parti in causa. Questa mediazione si svolge alla presenza di una figura terza nominata all’interno degli organismi di mediazione che siano iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. 

Una volta attivato il procedimento per la conciliazione, e designato il mediatore, viene fissato il primo incontro fra le parti, che deve avvenire in una data non oltre i trenta giorni successivi al deposito della domanda. In questa sede le parti potranno decidere se proseguire con la mediazione o interromperla, e via via procedere con gli incontri al fine di raggiungere o meno la conciliazione finale.
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