Rimborso del quinto

 

La cessione del quinto è un prestito personale caratterizzato dalla rimborsabilità delle rate con una trattenuta dello stipendio o della pensione, fino appunto al quinto della retribuzione. La sua durata è, generalmente, al massimo di 120 mesi, ma può prevedere anche durate inferiori.

Se hai estinto anticipatamente o rinnovato una cessione di quinto ti spetta un rimborso. Benché questo rimborso sia un tuo diritto, l’accredito, però, non è automatico, poiché la banca non sempre riconosce il dovuto e, quando lo fa, non riconosce tutta la cifra dovuta se non dietro una formale richiesta, ma anche in questi casi, l’importo che l’istituto finanziario vuole riconoscere tende a lucrare la differenza tra costi recurring (dai costi di gestione della pratica alle per le spese per l’assicurazione) e costi up-front (dai costi amministrativi a quelli per l’attivazione del contratto). Questa distinzione è sempre stata ampiamente governata, in maniera alquanto arbitraria, dalla banca che, è sempre stata libera di quantificare e qualificare i costi a propria discrezione. In questo modo ha imposto al consumatore, in maniera del tutto unilaterale, gli effetti di una prospettazione in grado di azzerare i costi da rimborsare.

NIENTE PIÙ DISTINZIONE TRA RECURRING E UP-FRONT

A risolvere questa situazione è arrivata la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea che, con una pronuncia del 11.09.2019, è intervenuta proprio sull’estinzione anticipata della cessione del quinto fissando un importante principio: nelle spese totali del credito vanno ricompresi tutti i costi, sia quelli recurring sia quelli up-front. In seguito, si sono espressi la Banca d’Italia, l’Arbitro Bancario Finanziario e molti Tribunali nazionali, adeguando le proprie decisioni alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Per aver un quadro completo e sapere se ci sono i presupposti per il tuo rimborso, contattaci nella sezione “info” oppure “consulenza gratuita”, in cui è presente un form da compilare. Basta inserire i pochi dati personali richiesti (nome, cognome, numero di telefono, e-mail) per avviare l’esame della pratica e conoscere l’importo del tuo rimborso della cessione del quinto. 

Se, a distanza di tanto tempo dalla sottoscrizione, incontri difficoltà e non trovi il contratto e/o il conteggio di estinzione, ci pensiamo noi a richiedere le copie contrattuali alla banca o alla finanziaria di riferimento, di cui occorre ricordare il nome e l’importo della rata pagata.

Se la finanziaria non esiste più? Nessun pericolo: la legge individua sempre il responsabile per il rimborso.

Il tutto gestito dai nostri consulenti finanziari e legali, senza alcuna richiesta di spese anticipate.

ALCUNI CASI DI PERSONE CHE ABBIAMO AIUTATO

Vincenzo è dipendente di un ente pubblico e nel 2014 stipula con una banca un contratto di cessione del quinto dello stipendio. Nel 2018 Vincenzo decide di estinguere anticipatamente il contratto, ma nel conteggio estintivo la banca computa solo una minima parte dei costi da rimborsare. Vincenzo è un nostro associato e quindi la fase dell’estinzione viene seguita dai nostri consulenti, i quali, durante lo scambio dei documenti con la banca si accorgono che nel 2014 Vincenzo non aveva semplicemente acceso un nuovo finanziamento con la banca, ma invece ne aveva rinnovato uno già aperto nel 2010, sempre con la stessa banca. Pertanto, c’erano da recuperare non solo le somme per il contratto acceso nel 2014 e chiuso nel 2018, ma anche quelle per il precedente contratto, acceso nel 2010 e chiuso nel 2014. In ragione dei nostri calcoli a Vincenzo spettava recuperare, dal primo contratto l’importo di circa € 3.000,00, mentre dal secondo l’importo di circa € 1.700,00. In conclusione, con il nostro intervento, Vincenzo ha ottenuto il rimborso di € 4.700,00.

Giovanna è pensionata e nel 2015, per venire incontro alle difficoltà economiche di uno dei figli, decide di chiedere un finanziamento con cessione del quinto, presso una famosa banca britannica. Nel 2019 Giovanna decide di estinguere anticipatamente il finanziamento, ma la banca non le rimborsa alcuna somma. Il figlio di Giovanna è nostro associato e, usufruendo della convenzione “family”, ci sottopone il caso della madre. Tramite i consulenti con noi convenzionati viene contattata la banca e, dopo alcuni mesi di trattative non andate a buon fine per le ingiustificate e ostinate resistenze dell’ente, i nostri consulenti decidono adire le vie legali e dunque fanno ricorso all’Arbitrato Bancario e Finanziario. Dopo appena dopo 20 giorni dalla proposizione del ricorso, la banca invia a Giovanna un rimborso di circa € 1.500,00.

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