Condominio: chi paga le spese per la riparazione dei balconi?

Al fine di comprendere su chi ricade la spesa per riparare dei balconi in un condominio, bisogna tenere conto della distinzione tra balconi veri e propri e parti decorative degli stessi.

I balconi che sporgono (c.d. aggettanti) sono degli elementi dell’edificio che ne proiettano in avanti la facciata e contribuiscono al decoro del medesimo. La questione delle spese per la loro riparazione è spesso oggetto di contrasti e ciò anche in ragione del fatto che vengono considerati parti comuni dell’edificio. Ma è veramente così?

Fecondazione assistita: decide la donna.

Il caso, deciso con un provvedimento n. 9240/20 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è quello di un embrione in provetta, che è diventato oggetto della contesa tra marito e moglie.

Il concetto esposto nel provvedimento è che, una volta dato il consenso informato alla fecondazione degli embrioni, poi criocongelati, la procedura va avanti per la donna anche se l'ex si oppone. Dunque, una volta prestato il consenso alla fecondazione, la procedura prosegue anche se la coppia si separa e l'ex vuole revocare il consenso dato. A prevalere infatti dopo la fecondazione è il diritto alla vita dell'embrione.

Vediamo le ragioni per le quali il Tribunale ha preso questa decisione.

Il FATTO

Una coppia di coniugi decide di comune accordo di sottoporsi a un ciclo di (PMA) procreazione medicalmente assistita, interrotta però dopo la fecondazione dell'ovocita per problemi di salute della donna, con conseguente crioconservazione di quattro embrioni.

La coppia, nel frattempo, si separa e il marito si rifiuta di dare il consenso allo scongelamento degli embrioni e al successivo impianto. La donna però avvia un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., per chiedere al centro presso cui sono stati trasportati gli embrioni, di procedere all'impianto degli embrioni in utero in via d’urgenza, avendo la stessa raggiunto l'età di 43 anni, con serio pericolo di riduzione delle probabilità di successo.

Il marito contesta la richiesta perché non esistendo più la coppia sarebbero venuti meno i presupposti della procedura, lo stesso inoltre nutre dubbi sulla serietà del consenso prestato dalla donna (che inizialmente si opponeva alla PMA per motivi religiose e di disagio) e sulla costituzionalità della norma che regolamenta questo aspetto, nella parte in cui non consente di revocare il consenso dopo la fecondazione dell'ovulo.

La DECISIONE

Il giudice accoglie le istanze della donna e ordina al centro "di procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati e in custodia sulla persona della ricorrente."

Contro la decisione ricorre il marito contestando la legittimità del procedimento 700 c.p.c e lamentando:

  • la mancata prestazione del proprio consenso in ogni fase della PMA, come previsto dall'art. 6 della legge n. 40/2004;
  • la lesione del diritto del nascituro ad avere due genitori per l'assenza dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 5 della legge n. 40/2004;
  • l’incostituzionalità dell'art. 6 comma 3 della legge n. 40/2004 ritenendo non corretta l'affermazione secondo cui: "la revoca del consenso, in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta" in quanto la non revocabilità del consenso risulta incompatibile con la "libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia”.

Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il reclamo dell'uomo è infondato.

In primis si precisa che la legge n. 40/2004 all'art. 6 sancisce espressamente "l'irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione e l'art. 8 attribuisce alla volontà manifestata, irrevocabile con la fecondazione, funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio, escludendo la rilevanza di comportamenti e di eventi successivi alla fecondazione dell'ovulo: la libertà di procreare si è esercitata e si è esaurita con la fecondazione, ammettendo la legge la libertà di ripensamento solo fino alla fecondazione medesima." Dopo la fecondazione infatti "il diritto alla vita dell'embrione (...) potrà essere sacrificato solo a fronte del rischio di lesione di diritti di pari rango ritenuti

Riqualificazione energetica. Conviene per tutti e vale anche per le zanzariere.

La detrazione dall’IRPEF o dall’IRES con la riqualificazione energetica è per tutti.

La detrazione dalle imposte spetta quando si eseguono interventi su unità immobiliari e su edifici, o parte di essi, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Conviene a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento, a qualsiasi titolo e, quindi, anche gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Le opere finalizzate alla riqualificazione energetica, sono un investimento nel tempo, garantiscono una riduzione dei consumi e un migliore stile di vita.

Condizione per fruire della detrazione dalle imposte è la realizzazione d’interventi che aumentano il livello di efficienza energetica. Spetta per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
  • l'installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 Rientrano nei lavori, e godono quindi della detrazione anche:

  • l’acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi e schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

 La detrazione dalle imposte è del 50% per le caldaie a condensazione e, se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione arriva al 65%.

Stessa percentuale del 65% si ha per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, che producono contemporaneamente calore ed energia elettrica, solitamente utilizzati per spazi più grandi (aziende, ville ecc.).

Per i condomini, che riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica, la detrazione può arrivare al 75%, da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il beneficio fiscale lo si utilizza in dieci rate annuali da detrarre dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) ma è possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura (sono già molte le imprese che accordano lo sconto in fattura del 50%).

Nella pagina del sito ENEA (aggiornata al 26.01.2021) è possibile leggere la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Una puntualizzazione. 

Rientrano nel beneficio fiscale anche le schermature solari e le zanzariere.

In sintesi, le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente e a protezione di una superficie vetrata;

Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.

Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

Per i sistemi di schermatura le spese ammissibili, per le quali spetta la detrazione fiscale, comprendono:

  • fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;

 

  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;

 

  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;

 

  • prestazioni professionali (documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);

 

  • opere provvisionali e accessorie.

 

Rientrano anche le zanzariere e grate di sicurezza. La circolare n.15/E del 2018, a pag. 11, nel mentre chiarisce il trattamento dell’IVA agevolata al 10%, conferma che la detrazione spetta anche per le zanzariere. Si legge, infatti: “Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza”.

 

 

Avviso bonario Agenzia Entrate: legittima l’impugnazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 3466/2021, pubblicata l’11 febbraio 2021, ha ribadito che l’avviso bonario, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è un atto autonomamente impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se non rientra espressamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992.

IL FATTO. L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società la comunicazione di irregolarità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ex articolo 36 bis, comma 3, per il tardivo versamento dell’IRAP. Avverso la suddetta comunicazione la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che veniva dichiarato inammissibile. La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale.

Entrambi i giudici tributari di merito ritenevano che la comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate non potesse rientrare tra gli atti autonomamente impugnabili indicati nell’art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e che la suddetta comunicazione fosse meramente un invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale, sicché essa non comporta una pretesa certa e definitiva e, pertanto, non è impugnabile.

Avverso questa pronuncia il contribuente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 546 del 1996, per aver la Commissione Tributaria Regionale escluso dal novero degli atti autonomamente impugnabili la comunicazione ex art. 36bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione dei giudici tributari e fondato il motivo del ricorso della società contribuente. Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, hanno osservato quanto segue.

  • Come affermato dal consolidato orientamento degli stessi giudici di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica ammi

TASSO USURAIO: condannata Prestitalia

 

È stato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sez. civile, con la sentenza n. 2846/2020, a compiere un passo decisivo verso la tutela dei consumatori in genere e di tutti coloro che accedono alla formula di finanziamento della cessione del quinto.

Nel corso del giudizio è stato accertato che il contratto di cessione del quinto dello stipendio prevedeva un tasso usuraio e pertanto, il Tribunale, ha dichiarato nulle, in quanto vessatorie, le clausole del contratto che contemplavano quel tasso, condannando la società finanziaria (nella specie Prestitalia S.p.A.) alla restituzione della somma di euro 9.930,00.

Entrando nel merito della pronuncia, il Giudice, tenendo conto del momento in cui il contratto è stato stipulato, ha accertato il superamento del tasso soglia di usura. Invero, dall’analisi del contratto sottoscritto, emerge che il TAEG comprensivo di tutti gli oneri ivi menzionati è pari al 24,24%, mentre il tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto era pari a 15,25%.

Nelle motivazioni della decisione si precisa che “… le istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura”.

Una pronuncia determinante per tutti coloro che hanno fatto ricorso alla cessione del quinto dello stipendio fino all'anno 2009, i quali, pur se hanno regolarmente pagato le rate mensili, hanno la possibilità, entro dieci anni dal pagamento dell'ultima rata, di verificare se hanno diritto alla restituzione delle somme eccedenti il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contatto, per poi richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalle società finanziarie.

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