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Di cosa tratta l'art 67 legge fallimentare

Di cosa tratta l'art 67 legge fallimentare

Chiunque abbia un'impresa o sia un libero professionista spera di non dover mai avere a che fare con l'art 67 legge fallimentare, che all'interno della normativa vigente prescrive tutto ciò che concerne gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie. Si tratta della disciplina che dispone le prescrizioni nel momento in cui dovesse verificarsi il fallimento a seguito del comprovato stato di insolvenza del debitore, e che comporta inevitabilmente degli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Nella prima e nella seconda parte dell'articolo 67 legge fallimentare sono descritte le revoche in atto, mentre la terza e ultima parte esplicita cosa non è soggetto all'azione revocatoria. Vediamo in dettaglio cosa dice la legge.

Art 67 legge fallimentare: parte I e II 

La prima parte dell'art 67 legge fallimentare afferma che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

  • Gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso
  • Gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
  • I pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti sempre nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti già esistenti non scaduti, nonché quelli costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti

La seconda parte prosegue nelle revocazioni, sempre salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, e si riferisce in dettaglio ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, nonché gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

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Cosa è escluso dalle revoche per l'art 67 legge fallimentare

Come abbiamo anticipato la terza parte dell'art 67 legge fallimentare si concentra invece su ciò che viene esplicitamente escluso dall'azione di revoca, e comprende:

  • I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso
  • Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, a meno che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca
  • Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente
  • Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Sono compresi anche quelli in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, e quelli posti in essere dopo il deposito del ricorsodi cui all'articolo 161
  • I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
  • I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo

La quarta e ultima parte dell'art 67 legge fallimentare affemra semplicemente che le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, e che sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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