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Legge anti suicidio per debiti. Troppi debiti come uscirne?

Legge anti suicidio per debiti. Troppi debiti come uscirne?

Legge anti suicidio per debiti, o legge sul sovraindebitamento tecnicamente è la n. 3 del 27/1/2012 (modificata dal Decreto Legge 179/2012, poi convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012). È rivolta a piccoli imprenditori ed a cittadini che hanno debiti che non riescono a saldare ma non possono accedere al fallimento.

Se ti sei mai detto: sono pieno di debiti oppure ti sei chiesto troppi debiti come fare? Questa legge può fare al caso tuo.

Legge anti suicidio per debiti: chi può beneficiarne?

La legge antisuicidio riguarda in particolare: imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno , start up innovative, imprenditori agricoli, soci di società di persone ovvero società semplici (S.s.), in nome collettivo (S.n.c.) ed in accomandita semplice (S.a.s.), artisti, professionisti, associazioni professionali (solo se tutti gli associati sottoscrivono la proposta) fondazioni, associazioni, organizzazioni non governativw, associazioni sportive e dilettantistiche, onlus, enti lirici (purché non svolgano attività commerciali).

Ovviamente costoro hanno accesso alla legge anti suicidi solo se soddisfano determinate condizioni, ovvero: non hanno fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi (nei tre anni precedenti), sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno già stipulato un accordo precedente che è stato risolto o revocato a causa di comportamenti dolosi.

Troppi debiti cosa fare? Se rispettano tutte le condizioni della Legge anti suicidio per debiti, gli indebitati possono farsi aiutare da appositi organismi, deti OCC, a proporre ai loro creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti. In pratica, questo accordo può prevedere una dilazione di pagamento, un pagamento parziale di tutti o di alcuni privilegiati (muniti di pegno o ipoteca), la cessione di crediti futuri, la divisione dei creditori in classi, l'affidamento della gestione del patrimonio a un amministratore esterno. Se il patrimonio del debitore non consente di onorare l'accordo, possono intervenire soggetti terzi in garanzia.

La legge anti suicidio non trova applicazione per i debiti che derivino da obblighi di mantenimento e alimentari, da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale oppure da sanzioni penali ed amministrative che non siano accessorie a debiti estinti o debiti fiscali accertati dopo l'apertura delle procedure del sovraindebitamento.

Una volta elaborato il piano, gli O.C.C. devono chiedere il consenso ai creditori. Basta che l'accordo sia accettato da chi detiene il 60% dei crediti per essere valido. A questo punto il giudice, se ritiene che la proposta abbia i requisiti in regola, fissa l’udienza per omologarlo e dispone che, per un massimo di centoventi giorni, i creditori non possano cominciare o proseguire azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Se non ci sono reclami da parte dei crediotri che ritengano di essere stati lesi, il giudice può omologare l’accordo e disporne l’immediata pubblicazione.

Legge anti suicidio per debiti :Quali organismi aiutano le persone a non suicidarsi per debiti

Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) della legge anti suicidio per debiti sono enti pubblici in possesso dei requisiti di indipendenza e imparzialità, ovvero camere di commercio, ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili), comuni, province, regioni, città metropolitane, notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale, professionisti in forma individuale o societaria che devono essere iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia che, con il decreto 202/2014, ne determina i requisiti professionali e ne regola la formazione, la cancellazione, la sospensione, i compensi spettanti.

Le funzioni dell’O.C.C. sono fondamentali per l'accesso alla legge anti suicidio, essi hanno quindi l'obbligo di assumere ogni iniziativa utile alla redazione del piano di ristrutturazione ed alla sua esecuzione, ma devono anche essere consulenti legali e finanziari del debitore, ausiliari del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

Per questi motivi gli O.C.C., previa autorizzazione del Giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (come PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali, ecc.).

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