La Legge di bilancio 2018, all’art. 1, co. 4, recependo una raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni; il successivo comma 5, prevedeva che le disposizioni del comma 4 non applicavano, qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente. Comma poi abrogato dalla Legge di bilancio 2020, art. 1, co. 295.
Pertanto, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dell’utente, la prescrizione biennale del diritto a riscotere, per le fatture di energia e gas, ha per presupposto il mero decorrere del tempo.
In ragione di ciò, l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l’allegato A della delibera 569/2018/R/com, aggiornato alla Legge di Bilancio 2020, ridefiniva gli obblighi in capo ai venditori, prevedendo che, in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, a prescindere dalla responsabilità del ritardo di fatturazione, l’obiettivo deve essere fornire al cliente finale un’adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, in maniera tale da permettere al cliente medesimo di eccepirne la prescrizione. All’uopo si rende necessario integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente, un avviso informativo testuale, l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione e una sezione recante un format che il cliente finale può utilizzare al fine di eccepire l’avvenuta prescrizione.
La delibera ha infine integrato anche le procedure per le costituzioni in mora prevedendo che, qualora una costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale, pur sussistendone i presupposti, non ha eccepito la prescrizione, dovrà essere fornito al medesimo cliente un avviso circa la possibilità che tali importi, per consumi risalenti a più di due anni, non siano dovuti, in applicazione della Legge di bilancio 2018 come modificata dalla Legge di Bilancio 2020, previa la formulazione di un’eccezione di prescrizione. Con l’invito, infine, a comunicare tempestivamente la volontà del cliente finale di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, inoltrando il modulo compilato da allegare.